Il singolo condomino può utilizzare il bene comune anche per motivi esclusivamente propri a condizione di non limitare l’uso della cosa comune da parte degli altri condomini. Tale concetto è stato chiarito dagli Ermellini che hanno evidenziato come “L'uso della res comune da parte di ciascun condomino è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della res comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini. Orbene, la norma suddetta, intesa ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della res comune, legittima quest'ultimo, nel rispetto dei predetti limiti, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi la nozione di uso paritetico intendersi in termini di assoluta identità di utilizzazione della res. (conf. cass. civ. sent. n. 13261 del 2004)” (Cass. civ. Sez. II, 22-10-2014, n. 22464). |
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