La Corte di Cassazione ha evidenziato come “L'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all' art. 1136, comma 2, c.c.” (Cass. civ. Sez. II, 26-02-2014, n. 4569). Pertanto è sufficiente una deliberazione approvata “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”. |
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