Condizioni generali di contratto – Clausole onerose e vessatorie.

pubblicato 16 nov 2014, 14:06 da Nicola Massafra
Il Tribunale di Reggio Emilia, con l’ordinanza del 30/10/2014, ha chiarito che il semplice richiamo alle condizione generali di contratto non è sufficiente a dare effetto e validità alle condizioni onerose in esso contenute. Così il Tribunale “Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., di quelle onerose, poiché il richiamo così effettuato integra un riferimento generico che priva l'approvazione della specificità e della separatezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, essendo necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate. In ordine alle modalità di in cui devono essere richiamate dette clausole la Cassazione ha recentemente chiarito che “nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto, di cui all'art. 1341 cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto. (Regola competenza)” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 05-06-2014, n. 12708).
Il 1341 c.c., secondo comma, prevede infatti che “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [c.c. 1229], facoltà di recedere dal contratto [c.c. 1373] o di sospenderne l'esecuzione [c.c. 1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [c.c. 2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [c.c. 1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [c.c. 1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [c.p.c. 808] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.




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