Concorsi  a pubblici impieghi – Diritto allo scorrimento della graduatoria e diritto alla mobilità – Ipotesi di giurisdizione del Tribunale del Lavoro e del Tribunale amministrativo.

pubblicato 18 ago 2015, 00:23 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 18 ago 2015, 00:24 ]
Il Consiglio di Stato, in merito alla giurisdizione nel caso in cui venga fatto valere dal lavoratore il diritto alla scorrimento della graduatoria, ha così precisato la ripartizione di giurisdizione tra il Tribunale del lavoro ed il Tribunale amministrativo: “Nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito, alla quale corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 4069/2009)" (Cons. Stato Sez. V, 21-07-2015, n. 3593).Tale orientamento era stato precisato anche dalla IV Sezione dei Giudici di Palazzo Spada che avevano evidenziato come “Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, involgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell’esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso, o utilizzare una determinata graduatoria, appartengono alla giurisdizione del Giudice (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, 2 settembre 2014, n. 9273)” (Cons. Stato Sez. VI, 16-07-2015, n. 3570).
Anche la terza sezione, allargando la questione anche al diritto alla mobilità, è dello stesso avviso chiarendo come “La controversia in tema di diritto alla mobilità, come quella relativa al diritto allo scorrimento di una graduatoria concorsuale, non attiene alla fase della procedura di concorso ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'Amministrazione, la cui tutela è demandata al Giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost., ma alla connessa fase successiva relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, facendosi valere appunto il diritto all'assunzione al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, donde la sussistenza della giurisdizione civile. Ove invece l’eventuale riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure per la copertura dei posti resisi vacanti, la controversia ha in realtà ad oggetto diretto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'amministrazione, a fronte della quale la situazione giuridica privata dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 63, co. 4, D.Lgs. n. 165 del 2001 (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, n. 810/2009)” (Cons. Stato Sez. III, 14-07-2015, n. 3512).



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