Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 20360 del 05-09-2013, hanno chiarito che, in materia di pubblici concorsi, il concorrente illegittimamente escluso può aver diritto al risarcimento del danno esistenziale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., concernente il pretium doloris patito. Precisano gli Ermellini che “Detto danno può trovare riconoscimento solo in presenza di comprovati e profondi turbamenti della psiche del concorrente, causati da danni o comportamenti dell'amministrazione”. |
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