Ai sensi dell’art. Art. 33. (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore), comma 1, del D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Il successivo secondo comma evidenzia quali clausole, fino a prova contraria, si presumono vessatorie e tra queste, alla lettera f) annovera quelle hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Una recente pronuncia della Cassazione ha evidenziato che “La disciplina prevista a tutela del consumatore ed, in particolare, quella di cui all'art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), riferito alle clausole vessatorie, non trova applicazione qualora la parte contrattuale che la invochi sia una persona giuridica che agisce per scopo inerente alla sua attività commerciale” (Cass. civ. Sez. III, 24-09-2013, n. 21847). |
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