Clausole vessatorie – Penale - Recesso.

pubblicato 28 dic 2013, 01:30 da Nicola Massafra
Il Tribunale di Reggio Emilila, con la pronuncia del 19/12/2013, ha chiarito che “Le ipotesi di clausole vessatorie previste dall'art. 1341, comma 2 c.c., derogando alla generale libertà di forma, sono tassative e a numero chiuso, insuscettibili quindi di applicazione analogica, ma al più solo estensiva: pertanto, non rientrano in tale ambito le clausola che esclude la facoltà di un libero recesso del contraente e la clausola penale”. In particolare, nel caso specifico oggetto di giudizio, il Tribunale ha precisato che Non può considerarsi vessatoria, non essendo "manifestamente eccessiva" ex art. 33, comma 2 lett. f), D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice al Consumo, la clausola penale che, in caso di immotivato recesso dell'alunno durante l'anno scolastico, preveda la corresponsione a favore della scuola privata dell’intero prezzo pattuito per la frequenza annuale.
L’Art. comma 2 lett. f), D.Lgs. n. 206/2005 statuisce che: “ Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: …. f)  imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.



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