Cani randagi e responsabilità per i danni

pubblicato 23 apr 2020, 16:24 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 25 apr 2020, 09:45 ]
La Cassazione si è occupata dei danni cagionati dai cani randagi arrivando alle seguenti tre pronunce:
“La responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per la incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito di cattura e custodia degli animali vaganti o randagi, infatti, può considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile. (Nel caso concreto il fondamento della responsabilità delle Aziende USL, i cui servizi veterinari devono collaborare, ai sensi della legge regionale, alla tenuta dei canili pubblici gestiti dai comuni, è, dunque, rinvenibile negli obblighi di cattura e custodia dei cani privi di proprietario, la cui violazione è rilevante anche quanto ai profili civilistici.)” (Cass. civ. Sez. III Ord., 24-09-2019, n. 23633).
“La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi deve ricadere sull'ente o sugli enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, ossia il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo” (Cass. civ. Sez. III Ord., 10-09-2019, n. 22522).
“La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. (Nel caso di specie la S.C. ha evidenziato che l'art. 12, comma 2, della l. Reg. Calabria n. 41 del 1990, come sostituito dall'art. 7 della l. Reg. Calabria n. 4 del 2000, attribuisce tale dovere di prevenzione al Servizio veterinario istituito presso le unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/11/2017)” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18-07-2019, n. 19404).