Le Poste italiane (forti di alcune pronunce di segno contrario rispetto alla nota sentenza della Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15-06-2007, n. 13979) continuano a corrispondere interessi inferiori a quelli riportati sui Buoni Postali Fruttiferi applicando i diversi tassi previsti in un decreto ministeriale antecedente alla consegna dei buoni e dunque non applicabile agli stessi. In merito all'illegittimità di tale comportamento è tornato a pronunciarsi anche il Tribunale di Roma, Sez. III, con la sentenza del 22/02/2013 che ha espressamente chiarito che “In merito agli interessi da corrispondere sui buoni fruttiferi postali, l'art. 173 del T.U. n. 156 del 1973, disponeva che essi dovevano corrispondersi sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni medesimi e che tale tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo la loro emissione per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, doveva essere integrata con quella messa a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali. Qualora nel corso del rapporto non risulti intervenuta alcuna modifica concernente il tasso degli interessi, né alcuna modificazione risulti verificatasi rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel DM disciplinante la materia e le indicazioni apposte sui buoni fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'Ufficio Postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime”. |
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