La Suprema Corte ha chiarito che “In materia di benefici fiscali correlati all'acquisto della prima casa, in caso di comunione legale tra i coniugi, ciò che rileva ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1985, n. 118, è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare non assumendo rilievo il fatto che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica nel Comune in cui l'immobile è ubicato” (Cass. civ. Sez. V, 29-07-2015, n. 16026). |
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