Qualora il correntista, per evitare la segnalazione a sofferenza, accetti un piano di rientro meramente ricognitivo, sottoscrivendo un riconoscimento di debito, non gli è comunque preclusa la possibilità di contestare l’intero rapporto e chiedere la rideterminazione del reale saldo una volta tolta ogni illegittima competenza bancaria accreditata. Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte evidenziando come “In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. (Cassa con rinvio, App. Roma, 27/09/2007)” (Cass. civ. Sez. I, 19-09-2014, n. 19792). |
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