Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza 286/2017 depositata il 22/03/2017, ha evidenziato come occorra la segnalazione mediante cartelli o dispositivi luminosi anche per gli autovelox installati su veicoli in movimento così come occorra anche procedere, in questi casi, all'immediata contestazione. Così il Giudice di Pace: "Il ricorrente ha eccepito l'erronea motivazione addotta a verbale a giustificazione della mancata contestazione immediata. Nel verbale impugnato è dato leggere: La violazione non è stata immediatamente contestata causa: ,rilievo avvenuto tramite dispositivo che consente l'accertamento in tempo successivo ai sensi dell'art. 201 c. i bis lettera (e) dei C.D.S.". Tale affermazione e contraddetta dalla modalità del rilevamento poiché lo strumento di rilevamento era posto su veicolo accertatore in movimento ed II rilevamento è avvenuto in avvicinamento, cosi come risulta dallo stesso verbale e dalle fotografie prodotte. Questa sistema di accertamento si effettua in postazione dinamica, ragion per cui tale modalità è in contraddizione con quanta indicato a verbale che riporta l'accertamento in tempo successivi ex art. 201 comma 1 bis lettera e (poiché ii veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile a nei modi regolamentari). La giurisprudenza costante precisa che in terna di violazione del codice della strada l'omesso e/o erronea indicazione del verbale dei motivi che hanno reso impossibile la immediata contestazione della violazione opposta, rende annullabile ii provvedimento sanzionatorio poiché lede ii diritto costituzionalmente garantito di difesa, essendo la contestazione immediata sempre la prassi preferibile come indicato dall'art 200 C.d.S. La Polizia Municipale asserisce che l’utilizzo di dispositivi installati a bordo dei veicoli degli organi accertatori non e soggetto ad alcun cartello di preavviso della presenza del rilevamento della velocità come da DM Trasporti del 15.8.2007 in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del dl 117/2007. Si osserva che l'art. 142, comma 6 bis, C.d.S. prescrive che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con ii Ministro dell'interno.", prescrizione che non può essere derogata dal D.M. 117/2007". |
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