L'art. 2, 1° co., D.Lgs. 15.1.2016, n. 8 ha depenalizzato il delitto di cui al primo comma dell'art. 527 c.p.. È stata, invece, mantenuta la rilevanza penale dei fatti, originariamente previsti al 2° comma quali aggravanti del reato, di commissione del fatto all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. L’art. 527 del c.p. (Atti osceni) statuisce che “1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 2. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. 3. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”. L'art. 529 c.p. (Atti e oggetti osceni: nozione) statuisce che "1. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. 2.Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto". Quanto alla disciplina transitoria, l'art. 8, D.Lgs. 8/2016 stabilisce che le disposizioni del decreto si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabili. In quest'ultimo caso, il Giudice dell'esecuzione, nelle forme di cui all'art. 667, 4° co., c.p.p., deve revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 135. Nel caso in cui il procedimento sia pendente, l'autorità giudiziaria è tenuta a disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa. Nel caso in cui l'azione penale non sia stata ancora esercitata, è il pubblico ministero a dover disporre la trasmissione degli atti; nel caso di avvenuto esercizio dell'azione penale il giudice deve pronunciare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sentenza inappellabile di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e procedere alla trasmissione degli atti. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, il giudice dell'impugnazione deve dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato e decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili (art. 9, 1°-3° co., D.Lgs. 8/2016). Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta della metà della sanzione, oltre alle spese di procedimento. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento (art. 9, 5° co., D.Lgs. 8/2016). |
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