Assegno divorzile – Se l'ex coniuge ha un proprio cospicuo patrimonio il versamento dell’assegno non è necessario
La Suprema Corte ha precisato che “In tema di assegno di divorzio, rivestendo esso natura compensativa e assistenziale verso il coniuge più debole, laddove venga accertato che l’ex coniuge disponga di un proprio cospicuo patrimonio, il versamento dell’assegno non è più necessario. Peraltro, in tali casi, con precipuo riferimento alla restituzione delle somme già percepite a titolo di assegno divorzile non dovuto, le condizioni impeditive dell'esercizio del diritto alla ripetizione dell'indebito da parte del soggetto che le ha corrisposte sono applicabili limitatamente alle ipotesi in cui la contribuzione sia stata finalizzata a soddisfare mere esigenze di carattere alimentare, nei soli limiti, cioè, in cui siano riconducibili a prestazioni che per la loro misura e condizioni economiche del percettore possono ritenersi dirette ad assicurare unicamente i mezzi economici necessari per far fronte ad esigenze di vita, così da essere normalmente consumate per adempiere a tale destinazione” (Cass. civ. Sez. I Ord., 30-08-2019, n. 21926).