Assegni familiari – Separazione - Nel caso di affidamento condiviso spettano al coniuge con il quale i figli convivono.

pubblicato 10 set 2014, 00:03 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 10 set 2014, 00:04 ]
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la pronuncia del 09/10/2013, ha chiarito che “In caso di affidamento condiviso, la coabitazione della prole minore di età con il genitore cd. collocatario determina che sia questi il soggetto legittimato alla percezione degli assegni familiari”.
Pertanto nel caso di affidamento condiviso di minori, il soggetto legittimato alla percezione degli assegni familiari è proprio il genitore con il quale i minori stessi convivono. Si ricorda inoltre come la Cassazione, con l’ordinanza n. 12770 del 23/05/2013, aveva anche evidenziato che il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale …”.


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