Amministrazione pubblica - Obbligo di provvedere - Art. 2 l. 241/1990.

pubblicato 5 dic 2015, 09:24 da Nicola Massafra
In una recente sentenza il Tribunale Amministrativo della Regione Calabria ha ribadito che “Ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di provvedere in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28-09-2015, n. 931). Nello stessa direzione si erano pronunciati anche i Giudici di palazzo Spada con la sentenza della Sez. IV, 29-05-2015, n. 2688. Il T.A.R. Lazio aveva peraltro evidenziato come L'obbligo a provvedere di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni qualunque esse siano dell'amministrazione” (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 02-10-2014, n. 10162).



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