Agevolazioni l. 104/92 - Non necessaria continuità ed esclusività dell'assistenza.

pubblicato 24 mar 2013, 16:39 da Nicola Massafra
La recente sentenza del Consiglio di Stato sul diritto previsto dal comma 5 della l. 104/1922, per cui "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede", ha chiarito che "Il disposto di cui all'art. 24 della legge n.183 del 4 novembre 2010, in relazione alle domande presentate ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n.104 del 5 febbraio 1992, nella parte in cui il legislatore, a mezzo della normativa recata dal c.d. collegato al lavoro, con un intervento di tipo modificativo, ha espunto i requisiti della continuità ed esclusività della prestazione assistenziale resa in favore del disabile imprescindibilmente richiesti dal vecchio disposto di cui al citato art.33, è di immediata operatività, anche con riferimenti agli appartenenti alle forze di polizia, con la conseguenza che l'Amministrazione, per effetto della effettuata espunzione dei requisiti de quibus, non può più opporre la carenza della continuità ed esclusività della prestazione assistenziale in relazione alle domande presentate ai sensi del comma 5 dell'art.33 della legge sull'handicap (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I quater, n. 143/2011).
Cons. Stato Sez. IV, 07-03-2013, n. 1400 nella causa Al.Al.Ga. c. Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria


FONTI
Massima redazionale, 2013

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