Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1347 del 05-03-2013, ha chiarito che “In tema di tutela dei portatori di handicap l'art. 24 predetta L. 183/2010 ha sostituito il comma 3 (permessi mensili retribuiti) ed il comma 5 (scelta della sede) dell'art. 33 della L. 104/1992 eliminando i previgenti requisiti della c.d. "continuità" e dell'"esclusività" nell'assistenza quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento nella sede di servizio compatibile con la prestazione dell'assistenza medesima. La novella dell'art. 24 è applicabile a tutto il personale dipendente, senza eccezioni, con la conseguenza che sino a quando la disciplina attuativa richiamata dall'art. 19 della legge n. 183/2010 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I-quater, 4 febbraio 2011, n.1092)”. I medesimi Giudici di Palazzo Spada, con la pronuncia n. 1400 del 07/03/2013, hanno altresì evidenziato che il nuovo disposto dell’art.33, “è di immediata operatività, anche con riferimenti agli appartenenti alle forze di polizia”. |
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