Tempi duri per chi utilizza i permessi previsti dalla l. 104/92 per scopi diversi da quelli dell’assistenza alla persona affetta da handicap. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “Il controllo, demandato dal datore di lavoro ad un'agenzia investigativa, finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (contegno suscettibile di rilevanza anche penale) non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicché esso non può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori. (Rigetta, App. Milano, 30/12/2010)” (Cass. civ. Sez. lavoro, 04-03-2014, n. 4984). |
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