Agenzia - Indennità in caso di cessazione del rapporto.

pubblicato 6 apr 2014, 12:30 da Nicola Massafra
L’indennità dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto è regolata dagli Accordi Economici Collettivi, dal contratto e dall’art. 1751 c.c. che, al comma 6, statuisce che “Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente”. Sul punto la Cassazione ha chiarito che “L'art. 1751, comma 6, c.c. deve interpretarsi nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive” (Cass. civ. Sez. lavoro, 01-04-2014, n. 7567).


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