TGR Lazio 28-05-2021 - Diretta dall'Ospedale San Giovanni - Studio Legale Massafra e Fondazione Prometeus.

pubblicato 2 giu 2021, 14:50 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 21 ago 2021, 03:32 ]

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Lo Studio Legale Massafra, in collaborazione con la Fondazione Prometeus onlus, ha attivato, sin dal 2012, uno sportello legale gratuito per la tutela del malato oncologico all'interno del centro di senologia dell'ospedale San Giovanni di Roma.
Obiettivo principale dello sportello è quello di far conoscere a tutti i malati oncologici i loro diritti affinché possano usufruire di tutte le agevolazioni a loro riservate.

TGR Lazio 28-05-2021 - Diretta dall'Ospedale San Giovanni - Studio Legale Massafra e Fondazione Prometeus.

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Il TAR Lazio, pur respingendo la richiesta di sospensiva del DPCM 02/03/2021 nella parte in cui prevede l’obbligatorietà delle mascherine al banco, conferma il diritto di chiunque possa documentare la propria situazione di incompatibilità di essere esonerato ed ordina alle istituzioni scolastiche di adottare ogni iniziativa per salvaguardare il diritto alla salute ed il diritto allo studio

pubblicato 15 apr 2021, 09:12 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 21 ago 2021, 03:34 ]

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A seguito della vittoria al TAR Lazio relativa all’annullamento dell’obbligo vaccinale nella Regione Lazio, questo Studio Legale è stato contattato da numerosi genitori desiderosi di introdurre un ricorso avverso i DPCM che hanno introdotto l’obbligo di mascherine al banco per gli alunni. È stato così introdotto un primo ricorso avverso il D.P.C.M del 14/01/2021.

IN DATA 09/08/2021, È STATA PUBBLICATA  LA SENTENZA CHE HA DATO RAGIONE ALLE DOGLIANZE DEI RICORRENTI DICHIARANDO ESPRESSAMENTE L’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021 AI FINI RISARCITORI.

Così il TAR “Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di tutti gli atti impugnati, che hanno cessato di produrre i loro effetti”. Tale pronuncia preliminare era un atto dovuto, corretto e condivisibile essendo effettivamente venuta meno l’efficacia dei DPCM impugnati. Purtroppo un altro dei gravi problemi collegato all’uso dei DPCM era proprio la circostanza che cessavano di avere efficacia prima ancora che un Tribunale potesse giudicarne la legittimità.

TUTTAVIA LO STUDIO LEGALE MASSAFRA AVEVA EVIDENZIATO, IN FASE DI DISCUSSIONE, CHE, ANCHE SE I DPCM AVEVANO CESSATO LA LORO EFFICACIA, PERMANEVA L’INTERESSE AD UN PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN QUANTO OCCORREVA ACCERTARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI STESSI AL FINE DI POTER AGIRE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAI RICORRENTI E DAGLI INTERVENIENTI IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DEL TUTTO ILLEGITTIMI. Si chiedeva  quindi al Tribunale amministrativo di pronunciarsi.

IL TAR NON SI È TIRATO INDIETRO ED HA QUINDI ACCOLTO LE ISTANZE DELLO STUDIO LEGALE MASSAFRA FACENDO FINALMENTE LUCE NEL MERITO  SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM IMPUGNATO.

Così la sentenza: “ … In estrema sintesi i ricorrenti, in qualità di studenti (con i relativi genitori) che frequentano la scuola primaria e secondaria, lamentano che l’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina, per tutto il tempo delle lezioni “in presenza”, sia immotivata e sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico Scientifico e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, senza fornire alcun supporto a sostegno di tale determinazione. Lamentano che non sia stata adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà. Lamentano, inoltre, che la suddetta imposizione sia sproporzionata e irragionevole laddove gli istituti scolastici siano in grado di garantire il distanziamento fra i banchi. Sul punto il Collegio, per brevità, richiama e fa espresso rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021 su analoghe questioni, in cui è stata rilevata l’illegittimità del DPCM del 3 novembre 2020 per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l’amministrazione si è discostata senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS. Si tratta di vizi ravvisabili anche nel successivo DPCM del 14 gennaio 2021, oggetto di impugnazione, la cui base istruttoria è rimasta sostanzialmente immodificata. …. “.

PERTANTO IL TAR HA DICHIARATO AI FINI RISARCITORI  L’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021.

Questa pronuncia è di particolare importanza non solo perché permetterà ai ricorrenti di avviare un’azione risarcitoria, quanto e soprattutto perché il TAR ha evidenziato ancora una volta come l’azione di Governo, caratterizzata dall’emanazione di continui DPCM privi di istruttoria e reale motivazione, sia stata del tutto illegittima e costituisca quindi una triste pagina della storia della legalità in Italia.

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Obbligo di astensione nelle commissioni giudicatrici - Tassatività o meno dei motivi di astensione ex art. 51 c.p.c. - Diverse interpretazioni del Consiglio di Stato imporranno il rinvio all’adunanza plenaria ex art. 99 CPA.

pubblicato 18 mar 2021, 12:02 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 21 ago 2021, 03:34 ]

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L’art. 51 c.p.c. (astensione del giudice) prevede che “Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore”.

Le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c. sono estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa e, segnatamente, alla materia concorsuale.

Secondo la tradizionale interpretazione giurisprudenziale della norma i casi di astensione obbligatoria sono tassativi e non suscettibili di interpretazione né analogica, né estensiva, vista l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici. Tuttavia recentemente il Consiglio di Stato, Sezione II, ha mutato il proprio indirizzo in ordine al principio di tassatività dei motivi evidenziando che “Il principio di imparzialità, sancito dall'art. 97 Cost., di cui l'obbligo di estensione, tipizzato dall'art. 51 c.p.c., rappresenta un corollario, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l'attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo. L'obbligo di astensione rinviene la sua ragione giustificativa nel pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione e che non tollera alcun tipo di compressione. Tali assunti trovano applicazione anche rispetto l'ordinamento militare. (Conferma T.A.R. Lombardia Milano estremi omessi.)” (Cons. Stato Sez. II, 09-03-2020, n. 1654).

La sezione IV, invece, è rimasta del diverso avviso per cui “Le cause d'incompatibilità sancite dall'art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa. (Conferma T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. I, n. 981/2016.)” (Cons. Stato Sez. VI, 15-06-2020, n. 3804).

Le prossime decisioni necessiteranno di un rinvio all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ex art. 99 CPA, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale in essere.

NEWS - Ricorso - intervento collettivo al TAR Lazio avverso il D.P.C.M 02/03/2021 in relazione all’obbligo di indossare le mascherine a scuola al banco

pubblicato 15 mar 2021, 04:50 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 21 ago 2021, 03:13 ]

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A seguito della vittoria al TAR Lazio relativa all’annullamento dell’obbligo vaccinale nella Regione Lazio, questo Studio Legale è stato contattato da numerosi genitori desiderosi di introdurre un ricorso avverso i DPCM che hanno introdotto l’obbligo di mascherine al banco per gli alunni. È stato così introdotto un primo ricorso avverso il D.P.C.M del 14/01/2021.

IN DATA 09/08/2021, È STATA PUBBLICATA  LA SENTENZA CHE HA DATO RAGIONE ALLE DOGLIANZE DEI RICORRENTI DICHIARANDO ESPRESSAMENTE L’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021 AI FINI RISARCITORI.

Così il TAR “Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di tutti gli atti impugnati, che hanno cessato di produrre i loro effetti”. Tale pronuncia preliminare era un atto dovuto, corretto e condivisibile essendo effettivamente venuta meno l’efficacia dei DPCM impugnati. Purtroppo un altro dei gravi problemi collegato all’uso dei DPCM era proprio la circostanza che cessavano di avere efficacia prima ancora che un Tribunale potesse giudicarne la legittimità.

TUTTAVIA LO STUDIO LEGALE MASSAFRA AVEVA EVIDENZIATO, IN FASE DI DISCUSSIONE, CHE, ANCHE SE I DPCM AVEVANO CESSATO LA LORO EFFICACIA, PERMANEVA L’INTERESSE AD UN PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN QUANTO OCCORREVA ACCERTARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI STESSI AL FINE DI POTER AGIRE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAI RICORRENTI E DAGLI INTERVENIENTI IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DEL TUTTO ILLEGITTIMI. Si chiedeva  quindi al Tribunale amministrativo di pronunciarsi.

IL TAR NON SI È TIRATO INDIETRO ED HA QUINDI ACCOLTO LE ISTANZE DELLO STUDIO LEGALE MASSAFRA FACENDO FINALMENTE LUCE NEL MERITO  SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM IMPUGNATO.

Così la sentenza: “ … In estrema sintesi i ricorrenti, in qualità di studenti (con i relativi genitori) che frequentano la scuola primaria e secondaria, lamentano che l’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina, per tutto il tempo delle lezioni “in presenza”, sia immotivata e sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico Scientifico e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, senza fornire alcun supporto a sostegno di tale determinazione. Lamentano che non sia stata adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà. Lamentano, inoltre, che la suddetta imposizione sia sproporzionata e irragionevole laddove gli istituti scolastici siano in grado di garantire il distanziamento fra i banchi. Sul punto il Collegio, per brevità, richiama e fa espresso rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021 su analoghe questioni, in cui è stata rilevata l’illegittimità del DPCM del 3 novembre 2020 per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l’amministrazione si è discostata senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS. Si tratta di vizi ravvisabili anche nel successivo DPCM del 14 gennaio 2021, oggetto di impugnazione, la cui base istruttoria è rimasta sostanzialmente immodificata. …. “.

PERTANTO IL TAR HA DICHIARATO AI FINI RISARCITORI  L’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021.

Questa pronuncia è di particolare importanza non solo perché permetterà ai ricorrenti di avviare un’azione risarcitoria, quanto e soprattutto perché il TAR ha evidenziato ancora una volta come l’azione di Governo, caratterizzata dall’emanazione di continui DPCM privi di istruttoria e reale motivazione, sia stata del tutto illegittima e costituisca quindi una triste pagina della storia della legalità in Italia.

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Contratti Bancari - Modifiche unilaterali delle condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B.

pubblicato 6 mar 2021, 03:28 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 21 ago 2021, 03:35 ]

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L’art. 118 TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) prevede che “1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”
.

Lo ius variandi nei contratti bancari è quindi un diritto potestativo previsto dall’art. 118 TUB che costituisce una norma eccezionale.
Per mezzo dell’esercizio dello ius variandi È ESCLUSO CHE POSSANO ESSERE INTRODOTTE CLAUSOLE NUOVE, potendo essere modificate solo quelle preesistenti: “l’istituto dello ius variandi, ... come noto non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti in modo da garantire la permanenza dell’equilibrio sinallagmatico del contratto. In simili casi ... l’introduzione ex novo risulta atta a modificare radicalmente l’equilibrio sinallagmatico del contratto e quindi non suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale del contratto previste dall’art. 118 TUB” (ABF Milano 12.5.2015 n. 3724, ABF Napoli n. 300/2010; ABF Napoli 28.2.2011; ABF Milano 10.11.2010).
In conformità a quanto statuito dai recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di abuso del diritto, la facoltà di modificare unilateralmente il contratto non può essere esercitata in violazione del generale principio di buona fede (può essere indice di violazione di tale principio il frequente ricorso allo ius variandi, a meno di eccezionali condizioni di mercato che giustifichino la condotta della banca) (Collegio di coordinamento ABF n. 26498/2018).
La comunicazione relativa allo ius variandi deve avvenire per iscritto “o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente” (art. 118, comma 2, TUB), intendendosi per “supporto durevole” qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Le proposte di modifica unilaterale del contratto bancario costituiscono atti recettizi. Perciò, di fronte a una contestazione del cliente, che neghi di avere ricevuto la comunicazione, è onere della banca provare di avere correttamente assolto il relativo dovere di comunicazione. 
Quando l’onere di comunicazione non viene assolto dalla banca o, ciò che è lo stesso, non vi è prova che lo sia stato, consegue l’inefficacia della modifica contrattuale, quindi continuano ad applicarsi le condizioni preesistenti, e le somme addebitate devono essere ripetute (Collegio di coordinamento ABF nn. 3499/2012, 3724/2015, 5232/2016; ABF Roma 10.11.2010; ABF Milano 1.10.2010; ABF Roma 30.9.2010; ABF n. 324/2014; ABF Roma nn. 11607/2017 e 4605/2016; ABF Palermo n. 17715/2017).
È discusso se la proposta possa essere contenuta negli estratti conto bancari: secondo parte della giurisprudenza no, perché tale modalità non è rispettosa del dettato normativo (e spesso contrattuale) di riferimento (Trib. Modena 4.1.2016; Trib. Venezia 19.12.2016). Secondo un diverso orientamento, nulla vieta che la proposta di modifica unilaterale sia comunicata con gli estratti conto, ovviamente in via preventiva rispetto alla sua esecuzione (Trib. Roma 20.6.2019); dello stesso tenore appaiono le conclusioni della Cassazione, secondo cui una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto «non è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118 TUB» (Cass. Civ. n. 17110/2019).


Ricorso - intervento collettivo al TAR Lazio avverso il D.P.C.M 02/03/2021 in relazione all’obbligo di indossare le mascherine a scuola al banco

pubblicato 3 mar 2021, 13:50 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 21 ago 2021, 03:19 ]


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A seguito della vittoria al TAR Lazio relativa all’annullamento dell’obbligo vaccinale nella Regione Lazio, questo Studio Legale è stato contattato da numerosi genitori desiderosi di introdurre un ricorso avverso i DPCM che hanno introdotto l’obbligo di mascherine al banco per gli alunni. È stato così introdotto un primo ricorso avverso il D.P.C.M del 14/01/2021.

IN DATA 09/08/2021, È STATA PUBBLICATA  LA SENTENZA CHE HA DATO RAGIONE ALLE DOGLIANZE DEI RICORRENTI DICHIARANDO ESPRESSAMENTE L’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021 AI FINI RISARCITORI.

Così il TAR “Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di tutti gli atti impugnati, che hanno cessato di produrre i loro effetti”. Tale pronuncia preliminare era un atto dovuto, corretto e condivisibile essendo effettivamente venuta meno l’efficacia dei DPCM impugnati. Purtroppo un altro dei gravi problemi collegato all’uso dei DPCM era proprio la circostanza che cessavano di avere efficacia prima ancora che un Tribunale potesse giudicarne la legittimità.

TUTTAVIA LO STUDIO LEGALE MASSAFRA AVEVA EVIDENZIATO, IN FASE DI DISCUSSIONE, CHE, ANCHE SE I DPCM AVEVANO CESSATO LA LORO EFFICACIA, PERMANEVA L’INTERESSE AD UN PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN QUANTO OCCORREVA ACCERTARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI STESSI AL FINE DI POTER AGIRE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAI RICORRENTI E DAGLI INTERVENIENTI IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DEL TUTTO ILLEGITTIMI. Si chiedeva  quindi al Tribunale amministrativo di pronunciarsi.

IL TAR NON SI È TIRATO INDIETRO ED HA QUINDI ACCOLTO LE ISTANZE DELLO STUDIO LEGALE MASSAFRA FACENDO FINALMENTE LUCE NEL MERITO  SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM IMPUGNATO.

Così la sentenza: “ … In estrema sintesi i ricorrenti, in qualità di studenti (con i relativi genitori) che frequentano la scuola primaria e secondaria, lamentano che l’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina, per tutto il tempo delle lezioni “in presenza”, sia immotivata e sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico Scientifico e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, senza fornire alcun supporto a sostegno di tale determinazione. Lamentano che non sia stata adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà. Lamentano, inoltre, che la suddetta imposizione sia sproporzionata e irragionevole laddove gli istituti scolastici siano in grado di garantire il distanziamento fra i banchi. Sul punto il Collegio, per brevità, richiama e fa espresso rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021 su analoghe questioni, in cui è stata rilevata l’illegittimità del DPCM del 3 novembre 2020 per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l’amministrazione si è discostata senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS. Si tratta di vizi ravvisabili anche nel successivo DPCM del 14 gennaio 2021, oggetto di impugnazione, la cui base istruttoria è rimasta sostanzialmente immodificata. …. “.

PERTANTO IL TAR HA DICHIARATO AI FINI RISARCITORI  L’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021.

Questa pronuncia è di particolare importanza non solo perché permetterà ai ricorrenti di avviare un’azione risarcitoria, quanto e soprattutto perché il TAR ha evidenziato ancora una volta come l’azione di Governo, caratterizzata dall’emanazione di continui DPCM privi di istruttoria e reale motivazione, sia stata del tutto illegittima e costituisca quindi una triste pagina della storia della legalità in Italia.

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Totalmente disatteso l’invito del TAR. Nemo propheta in patria.

pubblicato 3 mar 2021, 01:11 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 3 mar 2021, 13:58 ]

L’Art. 21 del DPCM 02/03/2021 prevede espressamente al comma 1 “… E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi”.
Purtroppo quanto avevo osservato in sede di udienza cautelare e nelle memorie di udienza si è rivelato una triste profezia. Un semplice remand è e rimane una forma di tutela cautelare priva di ogni reale efficacia atteso che l’Amministrazione ha potuto tranquillamente disattendere quanto il Tribunale Amministrativo aveva richiesto e caldeggiato.
Nel dare contezza dell’accoglimento della sospensiva non si è infatti potuto non evidenziare come la precedente pronuncia lasciasse “l’amaro in bocca” in quanto si sperava in un accoglimento totale con sospensione immediata del provvedimento. Nell’ordinanza del 26/02/2021 il TAR aveva dato atto delle doglianze dei ricorrenti sul punto ma non ha ritenuto di discostarsi dal precedente orientamento.
A questo punto lo Studio Legale Massafra impugnerà immediatamente, con motivi aggiunti, anche quest’ultimo DPCM e richiederà una nuova udienza cautelare sul punto. 
Non si vuole permettere che l’Amministrazione disattenda serenamente le indicazioni della Giustizia Amministrativa senza darne conto in alcun modo nelle aule di giustizia.
Vedremo questa volta cosa ne penserà il TAR Lazio. 
Chi ha già partecipato al ricorso avverso il primo DPCM potrà aderire ai motivi aggiunti senza alcun ulteriore esborso. Lo Studio Legale Massafra si farà carico dei costi del contributo unificato necessari per il deposito dei motivi aggiunti e ciò a prescindere dalla presenza di nuove adesioni. 
Per chi invece non ha ancora aderito e volesse oggi partecipare il costo rimane quello già previsto per il precedente ricorso collettivo ed il mandato verrà esteso all’impugnativa di entrambi i DPCM.


Mascherine a scuola al banco - Accolta la richiesta di sospensiva dell’obbligo di portare le mascherine in condizione di staticità al banco per gli studenti della scuola primaria e secondaria con un’ordinanza che, pur mantenendo l’efficacia dell’attuale DPCM in scadenza, sollecita l’amministrazione a seguirne le indicazioni nel prossimo provvedimento.

pubblicato 26 feb 2021, 11:48 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 31 ago 2021, 06:45 ]

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Il Tar Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva disponendo che “anche nella presente fattispecie le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti possono trovare adeguata tutela in un remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, nei sensi di cui alla richiamata ordinanza n. 873/2021”. Nella precedente ordinanza, che atteneva alla posizione dei bambini ricompresi tra i 6 e gli 11 anni,  il TAR, pur mantenendo ferma l’efficacia del provvedimento impugnato, effettuava infatti “un remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, riguardante l’obbligo per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la mascherina in ambito scolastico, alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal CTS nel documento “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021”, prevedendo se del caso la possibilità di rimuovere la mascherina “in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)” ed anche tenendo conto, eventualmente e alla luce dei dati scientifici, della situazione epidemiologica locale come suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento del 21 agosto 2020 richiamato dal CTS nel citato verbale n. 104”.

Questa volta però il TAR  ha precisato “che LE CONSIDERAZIONI IVI SVOLTE RELATIVAMENTE AGLI SCOLARI DELLA SCUOLA PRIMARIA VALGONO, ALTRESÌ, PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA, atteso che il CTS, anche per gli alunni di tale fascia di età, nelle “raccomandazioni tecniche” aveva indicato quanto segue: “Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria” (verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, pag. 8)”.

Pertanto con questa ordinanza anche gli studenti della scuola secondaria, unitamente a quelli della scuola primaria hanno trovato accolte le loro ragioni.

Pur essendo lo Studio Legale Massafra soddisfatto dell’accoglimento della sospensiva non si può non evidenziare come l’odierna pronuncia lasci “l’amaro in bocca” in quanto si sperava in un accoglimento totale con sospensione immediata del provvedimento che invece è purtroppo, anche in questo caso come in quello precedente, ancora in vigore. Nell’ordinanza il TAR ha dato atto  delle doglianze dei ricorrenti sul punto evidenziando che “ con memoria depositata il 19 febbraio 2021, la parte ricorrente, pur invocando espressamente le considerazioni in diritto svolte dalla Sezione nell’ordinanza cautelare n. 873 del 13 febbraio 2021, resa nel giudizio R.G. 11506/2020, non ne condivide, tuttavia, la soluzione prescelta, laddove si è affermato che le esigenze cautelari possono trovare adeguata tutela in un remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, pur mantenendo ferma la misura, in ossequio al principio di precauzione, fino alle nuove determinazioni; - che, a tale proposito i ricorrenti osservano che proprio il principio di precauzione dovrebbe condurre a sospendere le misura, attesa la forte incognita sui potenziali danni alla salute individuale dei minori derivanti dall’uso prolungato della mascherina”. Purtroppo il Collegio non ha ritenuto di discostarsi dal precedente orientamento che ha pertanto mantenuto.

In ogni caso si è soddisfatti per l’accoglimento della sospensiva (seppure in qualche modo “zoppa”) e si continueranno a portare avanti, nel migliore dei modi, le ragioni dei ricorrenti in vista dell’udienza di merito che è stata fissata per il 14 luglio 2021. In tale occasione verrà deciso se il provvedimento, a prescindere dall’ordinanza cautelare depositata, debba essere annullato (come si ritiene) o meno.

 In calce il provvedimento integrale del Tar Lazio.

Benefici prima casa - Non si decade dai benefici in caso di rettifica della categoria catastale da A/2 ad A/1

pubblicato 14 feb 2021, 08:04 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 14 feb 2021, 08:11 ]

La Commissione Tributaria Meneghina ha chiarito che “Non decade dall'agevolazione "prima casa" il contribuente che abbia acquistato un immobile classificato in categoria catastale A/2 al momento del rogito, ma che successivamente sia stato oggetto di rettifica da parte dell'Ufficio con l'attribuzione della categoria catastale A/1, che non è ammessa all'agevolazione "prima casa" (Comm. trib. regionale Lombardia Milano Sez. XXI, 24-09-2020).
Si ricorda inoltre come la Suprema Corte abbia anche chiarito che "L'avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettifica la classe e la rendita catastale di un immobile è illegittimo se privo di una congrua e dettagliata motivazione che dimostri l'esistenza dei presupposti di fatto che legittimano la riclassificazione dei beni siti in una determinata microzona e provi la sussistenza delle condizioni che giustificano la riclassificazione della singola unità immobiliare accertata" (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 07-09-2020, n. 18615).

Ricorso - intervento collettivo al TAR Lazio avverso il D.P.C.M 14/01/2021 in relazione all’obbligo di indossare le mascherine a scuola al banco

pubblicato 25 gen 2021, 01:23 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 21 ago 2021, 03:12 ]

Il nuovo sito dello Studio Legale Massafra si trova al seguente link


A seguito della vittoria al TAR Lazio relativa all’annullamento dell’obbligo vaccinale nella Regione Lazio, questo Studio Legale è stato contattato da numerosi genitori desiderosi di introdurre un ricorso avverso i DPCM che hanno introdotto l’obbligo di mascherine al banco per gli alunni. È stato così introdotto un primo ricorso avverso il D.P.C.M del 14/01/2021.

IN DATA 09/08/2021, È STATA PUBBLICATA  LA SENTENZA CHE HA DATO RAGIONE ALLE DOGLIANZE DEI RICORRENTI DICHIARANDO ESPRESSAMENTE L’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021 AI FINI RISARCITORI.

Così il TAR “Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di tutti gli atti impugnati, che hanno cessato di produrre i loro effetti”. Tale pronuncia preliminare era un atto dovuto, corretto e condivisibile essendo effettivamente venuta meno l’efficacia dei DPCM impugnati. Purtroppo un altro dei gravi problemi collegato all’uso dei DPCM era proprio la circostanza che cessavano di avere efficacia prima ancora che un Tribunale potesse giudicarne la legittimità.

TUTTAVIA LO STUDIO LEGALE MASSAFRA AVEVA EVIDENZIATO, IN FASE DI DISCUSSIONE, CHE, ANCHE SE I DPCM AVEVANO CESSATO LA LORO EFFICACIA, PERMANEVA L’INTERESSE AD UN PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN QUANTO OCCORREVA ACCERTARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI STESSI AL FINE DI POTER AGIRE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAI RICORRENTI E DAGLI INTERVENIENTI IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DEL TUTTO ILLEGITTIMI. Si chiedeva  quindi al Tribunale amministrativo di pronunciarsi.

IL TAR NON SI È TIRATO INDIETRO ED HA QUINDI ACCOLTO LE ISTANZE DELLO STUDIO LEGALE MASSAFRA FACENDO FINALMENTE LUCE NEL MERITO  SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM IMPUGNATO.

Così la sentenza: “ … In estrema sintesi i ricorrenti, in qualità di studenti (con i relativi genitori) che frequentano la scuola primaria e secondaria, lamentano che l’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina, per tutto il tempo delle lezioni “in presenza”, sia immotivata e sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico Scientifico e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, senza fornire alcun supporto a sostegno di tale determinazione. Lamentano che non sia stata adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà. Lamentano, inoltre, che la suddetta imposizione sia sproporzionata e irragionevole laddove gli istituti scolastici siano in grado di garantire il distanziamento fra i banchi. Sul punto il Collegio, per brevità, richiama e fa espresso rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021 su analoghe questioni, in cui è stata rilevata l’illegittimità del DPCM del 3 novembre 2020 per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l’amministrazione si è discostata senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS. Si tratta di vizi ravvisabili anche nel successivo DPCM del 14 gennaio 2021, oggetto di impugnazione, la cui base istruttoria è rimasta sostanzialmente immodificata. …. “.

PERTANTO IL TAR HA DICHIARATO AI FINI RISARCITORI  L’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021.

Questa pronuncia è di particolare importanza non solo perché permetterà ai ricorrenti di avviare un’azione risarcitoria, quanto e soprattutto perché il TAR ha evidenziato ancora una volta come l’azione di Governo, caratterizzata dall’emanazione di continui DPCM privi di istruttoria e reale motivazione, sia stata del tutto illegittima e costituisca quindi una triste pagina della storia della legalità in Italia.

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