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Convenzione assistita di separazione e divorzio

Gli avvocati dello Studio Legale Massafra hanno attivato il nuovo servizio volto all'assistenza e predisposizione delle nuove convenzioni di negoziazione assistita introdotte dall'art. 6 del D.L. 132/2014, così come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162. Detta norma ha infatti introdotto e regolamentato la convenzione assistita per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale decorsi tre anni dalla stessa) nell'ipotesi in cui non vi siano figli minori, incapaci o portatori di handicap grave.
Pertanto, ove sussistano tutte le condizioni indicate nella norma sotto riportata, i coniugi intenzionati, ciascuno assistito da un proprio legale di fiducia, potranno pacificamente redigere un vero e proprio accordo/convenzione.
Una volta firmato l'accordo dai coniugi, i rispettivi Legali dovranno autenticarne le firme ed uno dei difensori si farà carico di effettuate le incombenze formali per la validità dell'atto.
Siffatte formalità consistono:
1. depositare l'accordo in originale presso la Procura della Repubblica nella Sede del Tribunale (che nel caso di Roma è sita in viale Giulio Cesare 56 bis, primo piano - stanza 132);
2. ritirare l'accordo (di solito dopo un paio di giorni) corredato dal timbro attestante l'apposizione del Nulla Osta da parte del P.M. che avrà verificato la regolarità delle dichiarazioni ivi indicate;
3. depositare entro e non oltre 10 giorni dalla consegna del predetto nulla osta, l'accordo in questione presso la Casa Comunale (nel Caso di Roma, nella nota sede di via Petroselli presso l’U.R.P.). A tal proposito, va sottolineato che, la scadenza dei 10 giorni è di notevole rilevanza posto che per la violazione di tale obbligo da parte dell'Avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad € 10.000,00 per la cui erogazione è competente il Comune presso cui devono essere eseguiti le annotazioni negli atti di matrimonio previsto ai sensi dell'art 69 dell'ordinamento dello stato civile.
Con questo nuovo istituto si sono ridotti i tempi per ottenere la separazione o il divorzio atteso che, allo stato attuale, nel giro di una settimana si riesce a formalizzare e richiedere la trascrizione dell’intervenuto accordo.
Questo il dettato normativo dell’art. 6 del D.L. 132/2014: "1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3. 3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5. 4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio"; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio".





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