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Sospensione del pagamento del canone di locazione e richiesta di una sua riduzione.
Il primo problema determinato dal blocco generalizzato della piccola e media impresa è quello dell’improvvisa mancanza di liquidità che ha colpito in particolar modo le imprese e le piccole partite IVA.
Con il Decreto Cura Italia, è stato riconosciuto al conduttore (per il mese di marzo 2020) un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, purché relativo agli immobili rientranti nella categoria C1.
Il provvedimento appare all'evidenza insufficiente ad arginare i danni determinati dalla pandemia globale e soprattutto non risolve il problema della mancanza di liquidità necessaria a far fronte al canone.
Qualora si riesca a dimostrare un calo del fatturato e delle entrate, appare possibile richiedere la sospensione del pagamento dei canoni ed anche la rinegoziazione degli stessi.
Infatti al contratto di locazione si applica l’art. 1467 c.c. (Contratto con prestazioni corrispettive) secondo cui “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458”. Il medesimo articolo prevede altresì che “La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
Ogni situazione andrebbe ovviamente analizzata singolarmente al fine di verificare correttamente la percorribilità della richiesta di sospensione del pagamento del canone che, comunque, non è un diritto automatico, in quanto occorre valutare anche la posizione della parte creditrice e così effettuare un bilanciamento degli interessi nell’ambito del generale principio della buona fede nei rapporti contrattuali.