Ferie forzate - Potere del datore di lavoro di imporre le ferie ai dipendenti.
Il DPCM del 08/03/2020, all’art. 2, co. 1, lett. S, prevede espressamente che “qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie”
Il DPCM dell'11 marzo 2020, all'art. 1, comma 1, n. 7, dispone altresì che i datori di lavoro provvedano, in via principale, ad attuare modalità di lavoro agile, nei limiti in cui le attività dei lavoratori possano essere svolte dagli stessi presso il proprio domicilio, ovvero ad adottare misure che consentano lo svolgimento della prestazione a distanza.
Pertanto la raccomandazione di far fruire delle ferie è subordinata all’impossibilità di applicare il lavoro agile nell'azienda ovvero di adottare misure che consentano lo svolgimento della prestazione a distanza.
Infatti, laddove sia possibile far lavorare i dipendenti da casa, il datore di lavoro dovrà percorrere necessariamente tale strada.
Tale potere è riconosciuto al datore di lavoro dall’art. 2109 c.c a mente del quale il lavoratore “ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che L'IMPRENDITORE STABILISCE, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie".
Le ferie sono altresì regolate dall’art. 10 (Ferie annuali) del D.Lgs. 66/2003 secondo cui “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro."
Pertanto, al di fuori dell'odierno periodo di emergenza, l’illegittimità della determinazione unilaterale da parte del datore di lavoro del periodo di ferie sussiste solo se non sussistano comprovate esigenze organizzative aziendali e non si sia tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori.
I DPCM sopra citati legittimano oggi il potere di imporre ferie forzate al di là delle comprovate esigenze organizzative e senza ricorrere al preavviso.
Anche il DL 18/2020, del 17/03/2020, all’art. 87, co. 3, prevede espressamente in materia di pubblico impiego che “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva...”.
OGGI LO STRUMENTO DELLE FERIE FORZATE È QUINDI UTILIZZABILE DAI DATORI DI LAVORO SOLO SE QUALORA NON SIA POSSIBILE ACCEDERE AL LAVORO AGILE.
LADDOVE SIA INVECE POSSIBILE PROSEGUIRE L’ATTIVITÀ IN SMART WORKING, LE FERIE IMPOSTE UNILATERALMENTE NON TROVANO INVECE GIUSTIFICAZIONE NORMATIVA IN QUANTO LA RATIO DELLA NORMA È QUELLA DI PREDILIGERE TALE ULTIMA FORMA DI LAVORO. 
Restano comunque validi ovviamente eventuali accordi diretti fra azienda e lavoratori.