Per la giurisprudenza maggioritaria, i provvedimenti governativi emessi in questo periodo in relazione all’emergenza sanitaria in atto non hanno sospeso l'efficiacia dei provvedimenti del Giudice in ordine al diritto di visita dei genitori non collocatari laddove gli stessi prevedono la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
Sul punto vi sono state alcune pronunce dei Tribunale di merito a tutela della salvaguardia del diritto di visita dei genitori chiarendo che "nessuno dei due genitori può sulla base di una propria iniziativa unilaterale estromettere l’altro genitore o ridurre i tempi di permanenza del figlio con l’altro genitore; eventuali variazioni temporanee dovrebbero essere discusse e concordate dai genitori (fermo restando che in mancanza di accordo tra i genitori, vanno applicati i provvedimenti vigenti)” e che“sono consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio cosicchè nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti” (Tribunale di Milano 11/03/2020).
È stato infatti ritenuto che nei “comprovati motivi di assoluta urgenza” rientri il diritto di visita dei genitori separati, che legittima anche lo spostamento da un comune all’altro qualora questo non rappresenti un pretesto e non violi l’obbligo di “rimanere a casa per contenere i contagi”; quindi da esercitare, così come stabilito nei provvedimenti del Tribunale e non con l’intento elusivo dei provvedimenti resi dall’autorità a tutela della salute.
Anche i siti istituzionali inseriscono tra le proprie FAQ la seguente risposta alla domanda specifica sul punto: "Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Si ritiene tuttavia che entrambi i genitori debbano valutare caso per caso l'opportunità di effettuare spostamenti che possono comunque costituire un rischio.
Sul punto vi sono state alcune pronunce dei Tribunale di merito a tutela della salvaguardia del diritto di visita dei genitori chiarendo che "nessuno dei due genitori può sulla base di una propria iniziativa unilaterale estromettere l’altro genitore o ridurre i tempi di permanenza del figlio con l’altro genitore; eventuali variazioni temporanee dovrebbero essere discusse e concordate dai genitori (fermo restando che in mancanza di accordo tra i genitori, vanno applicati i provvedimenti vigenti)” e che“sono consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio cosicchè nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti” (Tribunale di Milano 11/03/2020).
È stato infatti ritenuto che nei “comprovati motivi di assoluta urgenza” rientri il diritto di visita dei genitori separati, che legittima anche lo spostamento da un comune all’altro qualora questo non rappresenti un pretesto e non violi l’obbligo di “rimanere a casa per contenere i contagi”; quindi da esercitare, così come stabilito nei provvedimenti del Tribunale e non con l’intento elusivo dei provvedimenti resi dall’autorità a tutela della salute.
Anche i siti istituzionali inseriscono tra le proprie FAQ la seguente risposta alla domanda specifica sul punto: "Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Si ritiene tuttavia che entrambi i genitori debbano valutare caso per caso l'opportunità di effettuare spostamenti che possono comunque costituire un rischio.
Si evidenzia tuttavia come il Tribunale di Bari, nel caso di genitori dimoranti in comuni diversi, abbia emesso una PRONUNCIA DI SEGNO OPPOSTO così motivando: "... che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori; ritenuto che non è verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario; ritenuto che il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.; ritenuto, quindi, che, fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., appare necessario interrompere le visite paterne, e che è necessario disporre che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario;" (Tribunale di Bari, ordinanza 26 marzo 2020 - Relatore-Consigliere Labellarte).